A due anni dalla prima tornata elettorale, il Tribunale federale respinge il ricorso in seconda istanza da parte dei candidati non eletti
A due anni dalle elezioni tenutesi nel novembre del 2022, si chiude finalmente la contesa giudiziaria tra i candidati non eletti in Municipio e il Comune di Calanca. Il caso è giunto fino al Tribunale federale (Tf), che con sentenza del 22 ottobre, pubblicata oggi sul sito del Tf, respinge il ricorso interposto da Sergio Daldini, Giorgio Spadini e la ex municipale Manuela Tommasi, stabilendo la regolarità dell'elezione dell'esecutivo per la legislatura 2023-2026.
Nuovamente patrocinati dall'avvocato Roberto Keller, negli scorsi mesi i ricorrenti avevano deciso di impugnare la sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni (Tram) che lo scorso febbraio aveva respinto il loro ricorso in prima istanza, giudicando conforme la gestione e la modalità dell'elezione del 15 settembre 2023. La sentenza del Tram aveva infatti legittimato a continuare la propria attività il Municipio, in carica dall'autunno 2023 quando, in virtù di un primo ricorso accolto dal Tram firmato dagli stessi ricorrenti non eletti, si era reso necessario ripetere le elezioni del novembre 2022. Rivolgendosi alla massima istanza giudiziaria, i ricorrenti chiedevano l'annullamento delle elezioni del settembre 2023, quando Spadini e Daldini non erano comunque stati eletti e i membri dell'esecutivo erano risultati gli stessi usciti dalle urne nel 2022.
Con il ricorso al Tf venivano criticate la modalità di presentazione delle candidature da parte dei municipali in carica ma ‘sub judice’ e la composizione dell'ufficio elettorale. In particolare, si contestava che la sindaca Dorothea Rigonalli e i suoi colleghi di esecutivo non avessero firmato di loro pugno le rispettive candidature né allegato i nomi e le firme di almeno cinque proponenti ciascuno, come prevede la Legge cantonale sui diritti politici. Secondo i giudici di Coira, tuttavia, sia la procedura di presentazione delle liste, sia la composizione dell’Ufficio elettorale sono invece avvenute in modo legittimo, e tutto si è svolto nel rispetto dello Statuto comunale e dalla Legge sui diritti politici cantonale.
Conclusioni del Tram che i ricorrenti contestavano davanti al Tf, ritenendo in sostanza che in mancanza di regole chiare in materia di diritti politici all'interno dello Statuto comunale (l'avvocato Keller sottolinea una certa confusione di fondo e vizi procedurali che avrebbero caratterizzato tutto l'iter elettorale), devono essere applicate le disposizioni cantonali.
Nella sua sentenza, il Tf si allinea in sostanza al giudizio del Tram, sostenendo che non si è in presenza di vizi, “ma di un'interpretazione differente dell'applicazione a titolo sussidiario e per analogia della normativa cantonale ad asserite, inesistenti lacune della legislazione comunale, che non implicano di per sé una violazione del diritto di voto. Non essendo peraltro ravvisabile alcun influsso dei pretesi vizi sull'esito delle contestate elezioni, l'annullamento delle stesse non può entrare in linea di conto”.