A un anno e mezzo dalla prima elezione non è ancora finita la contesa giudiziaria tra il Comune e i candidati non eletti
Ancora non è finita la contesa giudiziaria innescatasi attorno all'elezione del Municipio di Calanca per la legislatura 2023-2026. Alcuni ricorrenti, tra cui i candidati non eletti Sergio Daldini e Giorgio Spadini, portano infatti la questione davanti al Tribunale federale (Tf). Nuovamente patrocinati dall'avvocato Roberto Keller, hanno deciso di impugnare la recente sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni (Tram) che lo scorso febbraio ha respinto il loro ricorso in prima istanza giudicando conforme la gestione e la modalità dell'elezione del 15 settembre 2023. La sentenza del Tram ha legittimato a continuare la propria attività il Municipio, in carica dallo scorso autunno quando, in virtù di un primo ricorso accolto dal Tram firmato dagli stessi ricorrenti non eletti, si è reso necessario ripetere le elezioni del novembre 2022. Ora, a circa un anno e mezzo di distanza dal primo voto, i ricorrenti non si danno per vinti e hanno deciso di rivolgersi alla massima istanza giudiziaria, chiedendo l'annullamento delle elezioni del settembre 2023, quando Spadini e Daldini non erano comunque stati eletti e i membri dell'esecutivo erano risultati gli stessi usciti dalle urne nel 2022 (la sindaca Dorothea Rigonalli e i quattro municipali Agnese Aspari-Pellanda, Luca Albertini, Andrea Marghitola e Rosilde Gadola).
Se con il primo ricorso era stata contestata, a giusta ragione secondo il Tram, la decisione del precedente Municipio di consentire la presentazione di candidati anche seduta stante, ossia durante l’Assemblea comunale elettiva del novembre 2022, questa volta vengono criticate la modalità di presentazione delle candidature da parte dei municipali in carica ma ‘sub judice’ e la composizione dell'ufficio elettorale. In particolare, si contesta che la sindaca Dorothea Rigonalli e i suoi colleghi di esecutivo non hanno firmato di loro pugno le rispettive candidature né allegato i nomi e le firme di almeno cinque proponenti ciascuno, come prevede la Legge cantonale sui diritti politici. Secondo i giudici di Coira, tuttavia, sia la procedura di presentazione delle liste, sia la composizione dell’Ufficio elettorale sono invece avvenute in modo legittimo, e tutto si è svolto nel rispetto dello Statuto comunale e dalla Legge sui diritti politici cantonale, dando inoltre atto che il diritto cantonale concede ai Comuni il più ampio margine di manovra nel regolare autonomamente i propri affari e le procedure di elezioni.
Conclusioni del Tram che i ricorrenti contestano davanti al Tf, ritenendo in sostanza che in mancanza di regole chiare in materia di diritti politici all'interno dello Statuto comunale (l'avvocato Keller sottolinea una certa confusione di fondo e vizi procedurali che avrebbero caratterizzato tutto l'iter elettorale), devono essere applicate le disposizioni cantonali.