Il Tribunale amministrativo federale ritiene che non siano legittimati a impugnare la riservazione d’area. Le ditte: ‘Ricorreremo nella fase successiva’
Pur essendo stata data la facoltà di ricorso, nessuno dei ricorrenti annunciatisi è stato ritenuto legittimato a farlo, nemmeno i proprietari dei terreni toccati. Con questo apparente paradosso giuridico prodotto dal Tribunale amministrativo federale (Taf) con una sentenza datata 22 febbraio, si conclude la prima fase ricorsuale della procedura di riservazione dei terreni avviata nel 2018 dalle Ffs a Castione per ‘blindare’ i 150mila metri quadrati necessari a pianificare l’insediamento della nuova officina di manutenzione prevista dal 2026. Officina che compie quindi un passo avanti nel lungo iter pianificatorio, progettuale e realizzativo. Contro il ‘sì’ espresso nel febbraio 2019 dall’Ufficio federale dei trasporti, ricordiamo, c’era stata una levata di scudi collettiva davanti al Taf. Che ora, tre anni dopo, giudica irricevibili i ricorsi interposti sia dalle ditte Otto Scerri, Mancini & Marti e Geniobeton attive ai margini nord della zona industriale e proprietarie di 35mila dei 150mila metri riservati, sia dall’Unione contadini ticinesi, sia dai Comuni di Biasca, Personico, Pollegio, Bodio e Giornico, come pure dalla Commissione regionale dei trasporti Tre Valli.
Tre le obiezioni di base: le ditte chiedono che non siano sacrificati i loro terreni, l’Unione contadini che non sia sacrificato il terreno agricolo di cui otto ettari sono pregiate superfici di avvicendamento colturale (Sac), mentre i Comuni e la Commissione trasporti spingono affinché la nuova officina sia realizzata non a Castione ma nel comparto ex Monteforno di Bodio e Giornico bisognoso di rilancio industriale. Nelle premesse, citando la giurisprudenza, il Taf ritiene necessario, per poter ritenere le critiche ricevibili, che il ricorrente "sia toccato in modo diretto e concreto, più di ogni altro, dalla decisione impugnata e che egli si trovi in una relazione particolarmente stretta e degna di considerazione con l’oggetto della lite. (...) Un interesse indiretto non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale. Non basta infatti che l’esito della lite possa influenzare in maniera remota la sfera d’interessi del ricorrente o che lo stesso sia toccato indirettamente, per un effetto a catena, dalla decisione impugnata".
In definitiva il Taf ribadisce che la legittimazione ricorsuale "va esaminata tenendo conto della natura della zona riservata e degli effetti concreti ch’essa comporta sui fondi interessati". Nel caso in esame l’Ufficio federale dei trasporti "può determinare zone riservate per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri". Scopo delle zone riservate "è permettere alle ferrovie di preservare le loro possibilità di sviluppo, durante un certo periodo di tempo, da incidenze contrarie, senza che debbano, a questo stadio, ricorrere all’espropriazione. Queste zone comprendono soltanto le superfici effettivamente necessarie secondo le previsioni".
Riguardo quindi alle tre ditte che gestiscono materiale inerte e producono beton, il Taf spiega che "nel ricorso non hanno minimamente sostanziato la loro legittimazione ricorsuale". Inoltre la riservazione d’area "nell’immediato non comporta alcuna limitazione delle attività" produttive "né dell’uso attuale dei fondi riservati", non avendo peraltro "mai dimostrato la sussistenza di un progetto concreto e attuale di estensione della loro attività industriale su tali fondi". Dunque "è solo al momento della procedura d’approvazione dei piani, ovvero quando sarà concretizzato il progetto di costruzione delle nuove officine Ffs e se ne conoscerà l’ubicazione ed estensione, che sarà possibile determinare l’effettivo impatto sui fondi e le eventuali limitazioni all’attività industriale delle ditte ricorrenti".
‘Occorre una relazione diretta’
Capitolo Unione contadini: secondo il Taf non sono abilitate a ricorrere le associazioni che non fanno valere interessi propri, ma soltanto generali o pubblici. E meglio: affinché sia riconosciuto a un’associazione il diritto di ricorso "non basta che la stessa si occupi in modo generale della materia in questione, ma occorre una relazione stretta e diretta tra lo scopo statutario e l’ambito in cui è stata emanata la decisione". Il fatto che nello Statuto dell’Uct figuri la salvaguardia del territorio agricolo "non dimostra che la maggior parte dei suoi membri sarebbero particolarmente toccati dalla zona riservata di Castione e che gli stessi avrebbero un interesse degno di protezione al suo annullamento, o che abbiano la qualità per prevalersene a titolo individuale. Né la ricorrente sostiene e dimostra che una parte dei suoi membri sarebbero proprietari di Sac inserite nel perimetro della zona riservata".
Riguardo ai cinque Comuni, prosegue il Taf, per poter ricorrere "l’ente pubblico deve dimostrare di essere toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio e che sono in gioco interessi pubblici centrali". Nel caso specifico "dispongono semmai unicamente di un interesse economico ipotetico". Neppure li legittima a ricorrere il fatto che le Ffs prima e l’Uft poi abbiano scartato la variante ex Monteforno da loro auspicata. Tanto più che un eventuale annullamento della riservazione d’area a Castione "non comporterebbe in nessun caso automaticamente la scelta della variante" Bassa Leventina. Stesso discorso per la Commissione regionale dei trasporti, le cui competenze territoriali e tematiche secondo il Taf esulano dal tema in oggetto.
L’avvocato Franco Gianoni, patrocinatore delle tre ditte, giudica «desolante» la sentenza del Taf «già solo per come le Ferrovie e la Confederazione hanno impostato la procedura. Ossia dapprima hanno deciso la misura cautelare sui nostri terreni, ciò che rappresenta solo un ramo di un ipotetico albero, e solo successivamente, quando abbiamo insistito su questo grande vuoto, Berna ha avviato la procedura per inserire la nuova officina nel Piano settoriale delle infrastrutture ferroviarie, che rappresenta il tronco del medesimo albero. Di solito senza tronco non esistono rami, e qui invece Berna ha pensato di poter fare il contrario. Si è insomma giudicato il nostro interesse privato sui terreni senza che vi fosse nemmeno l’intenzione d’inserire l’officina nel Piano regolatore della Confederazione. E quando finalmente l’hanno inserita, è stato poi informato il Tribunale. Pazzesco. Adesso non so ancora se ricorreremo al Tribunale federale. Di sicuro riprenderemo la trafila ricorsuale quando saranno pubblicati i piani». Perplesso il segretario agricolo Sem Genini che rimanda una valutazione alla prossima riunione di Consiglio direttivo. Poco da commentare anche per il sindaco di Personico Emilio Cristina, portavoce dei quattro Comuni della Bassa Leventina, secondo cui «risulta chiaro quali siano gli interessi in gioco», mentre dalla decisione del Taf traspare «lo strapotere di Ffs e Uft per rapporto ai vari attori presenti sul territorio». Il legale dei Comuni, avvocato Fulvio Pelli, evidenzia dal canto suo che il Taf ha impiegato ben tre anni per decidere, concludendo infine per la non legittimazione a ricorrere: «Mi sorprende soprattutto il fatto che neppure il proprietario sia legittimato. Valuterò insieme ai Municipi cosa fare».