Lavoro ridotto sul Passo nel 2015: il Taf ha accolto il ricorso della società airolese contro l'ordine di restituzione impartito dalla Seco
Sin da subito, e procedendo con una verifica che non richiedeva affatto complicati e lunghi approfondimenti, la Cassa disoccupazione dell’Ocst avrebbe dovuto accorgersi che la Gastro San Gottardo Sa di Airolo non aveva le carte in regola per ottenere l’indennità di lavoro ridotto richiesta a favore di 40 dipendenti per far fronte alla chiusura prolungata della strada del Passo del San Gottardo nella primavera-estate 2015, passo sul quale la società anonima gestisce l’offerta alberghiera e di ristorazione. E siccome il periodo di perenzione – fissato per legge a un anno – risulta essere abbondantemente superato, la Sa non dovrà restituire l’indennità di cui ha beneficiato. A questo conclusione giunge il Tribunale amministrativo federale (Taf) accogliendo il ricorso della Sa leventinese, patrocinata dall’avvocato Alessandro Mazzoleni, contrario alla decisione con cui la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) nel 2017, due anni dopo i fatti, le ha imposto di restituire i 126mila franchi indebitamente percepiti tra maggio e luglio 2015.
Nodo della questione è lo statuto dei 40 dipendenti: poiché assunti con contratti a tempo determinato, come sancito dalla Legge contro la disoccupazione (Ladi) il loro datore non avrebbe potuto beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. E questo nonostante la riduzione provvisoria dell’attività turistica fosse cagionata da uno dei motivi riconosciuti dall’Ordinanza di applicazione della Ladi, ossia la chiusura della via d’accesso e danni causati da forze naturali (nel caso in questione, una frana caduta sul lato urano del passo). Dal canto suo la Sa nella documentazione inoltrata alle autorità ha regolarmente segnalato i contratti a termine dei dipendenti. “La Cassa disoccupazione non ha dato prova dell’attenzione da ella ragionevolmente esigibile se non si è resa conto dello sbaglio già al momento dell’inoltro dei conteggi e del loro confronto con il formulario di preannuncio, il rispettivo complemento e la decisione del Servizio del lavoro”, scrive il Taf motivando la sentenza.
Taf secondo cui la Seco sbaglia partendo dal principio generale che la cassa non può effettuare controlli approfonditi prima del versamento delle indennità poiché così facendo rischierebbe di ostacolare il processo di versamento delle prestazioni, col rischio di aggravare le difficoltà delle aziende richiedenti: “Così facendo la Seco non fa alcuna distinzione tra i casi in cui l’irregolarità dei pagamenti può essere riconosciuta facilmente già dall’inizio, sulla base di un rapido e sommario esame dei documenti inoltrati alla cassa, e quelli in cui detta irregolarità può essere scoperta unicamente in un secondo tempo eseguendo ulteriori approfondimenti”. Nel caso specifico “per apprendere che i dipendenti per i quali era stata chiesta l’indennità per lavoro ridotto erano vincolati da un contratto di durata determinata non era necessario esperire un controllo approfondito perché la cassa disponeva sin dall’inizio di tutti gli elementi decisivi; l’irregolarità risultante dalla mancanza di una condizione per il diritto all’indennità poteva risultare facilmente da uno studio sommario della documentazione inoltrata, in particolare dal formulario di preannuncio di lavoro ridotto che la cassa è tenuta in ogni caso ad esaminare nell’ambito delle proprie competenze”. Conclusione, la Sa airolese non dovrà restituire i 126mila franchi essendo il diritto di richiedere la restituzione ormai estinto dopo un anno.