Che i Consiglieri di Stato dovessero cominciare a pagare i contributi per la loro cassa pensione era un principio già imposto dal Gran Consiglio nel febbraio del 2015. Al governo, il parlamento aveva pure affidato il compito – di concerto con la commissione della Gestione e aiutati da un perito esterno – di fissare le nuove condizioni generali. Condizioni che oggi i ministri hanno presentato alla stampa.
Nella revisione della legge sulla previdenza professionale dei consiglieri di Stato spicca l'aumento dell'onorario. Un innalzamento del salario che dovrebbe permettere ai cinque consiglieri di Stato di continuare a guadagnare quanto già guadagnavano in precedenza. Detta altrimenti, i contributi per la cassa pensione ce li finanzierà indirettamente il Cantone sotto forma di aumento dei salari. Alle casse statali non verrà però chiesto un contributo paritetico rispetto a quanto versato dai ministri.
Una misura, quella dell'aumento dell'onorario, che apparentemente può sembrare contraria agli sforzi del Cantone per tornare al pareggio dei bilanci... "Eventuali sacrifici possono essere richiesti nell'ambito del risanamento delle finanze dello Stato, come avvenuto ad esempio per i dipendenti statali", rileva il governo. Quindi ricorrendo a "decisioni separate delimitate temporalmente e puntuali, di carattere quindi congiunturale".
Tanto più che lo stesso modo di procedere (aumento del salario lordo per tenere conto del nuovo contributo) era stato adottato "quando il Gran Consiglio decise l'introduzione dell'obbligo contributivo dei Magistrati" a metà degli anni '80.
L'indennità di previdenza verrà calcolata sulla base dei contributi personali versati più un supplemento del 4% per ogni anno a partire dai 20 anni, fino a un massimo del 100%. Sarà versata ai membri del Consiglio di Stato non più in carica e che non hanno diritto a prestazioni d'invalidità, vecchiaia, dimissioni o mancata conferma.
Tra i cambiamenti apportati alla legge vi sono pure il disciplinamento del diritto all'indennità di previdenza e al suo utilizzo, la definizione delle modalità di riscatto del secondo pilastro, la definizione delle modalità di riconoscimento del supplemento sostitutivo di Avs/Ai, il completamento delle norme relative al guadagno accessorio e la definizione dei diritti dell'ex Consigliere di Stato in caso di assunzione di un'altra carica istituzionale.