Gestione della minaccia: ruolo e missione del gruppo di specialisti della Polizia cantonale. Al quale il governo vuole ora dare una chiara base legale
La Polizia cantonale "si avvale di uno specifico servizio per la gestione delle minacce, denominato Gruppo di prevenzione e negoziazione". Il Gpn. Che è formato "da un pool di agenti specializzati". E che "ha lo scopo di analizzare le minacce (comprendenti anche lo stalking) e rendere inoffensive situazioni potenzialmente pericolose, ripristinando l’ordine pubblico". Così scrive il Consiglio di Stato, rispondendo di recente a un’interrogazione della deputata dei Verdi Cristina Gardenghi. Titolo dell’atto parlamentare: "Violenza anche fuori dalle mura di casa. Cosa si fa in Ticino?". In ottica preventiva si ricorre anche al Gpn. Al quale il governo vuole ora conferire una chiara e solida base legale. Lo fa nel quadro della riforma della Legge sulla polizia: un’ampia revisione della normativa ticinese che l’Esecutivo ha posto in consultazione in luglio. Tra gli enti chiamati a pronunciarsi: autorità giudiziarie, uffici amministrativi, associazioni e sindacati.
Il Gpn, spiega la Polizia cantonale, da noi contattata, «nasce nel 2019 quale progetto unico in Svizzera per agire in ambito di negoziazione, debriefing e gestione della minaccia, riprendendo e ampliando le attività» del ‘Gruppo gestione persone minacciose e pericolose’ istituito due anni prima. Quello, per intenderci, che ha contribuito a sventare nel maggio del 2018 la strage alla Scuola cantonale di commercio a Bellinzona architettata da un allievo. Il Gpn è composto «da cinque agenti – appositamente formati in aspetti inerenti alla comunicazione, alla psicologia e alla negoziazione – da due psicologi e da un ufficiale». Nella gestione della minaccia, il ’Gruppo prevenzione e negoziazione’ «si concentra in particolare sulle persone motivate da possibili disturbi mentali, rancori personali o ideologicamente legate a concetti cospirativi». Continua il Servizio comunicazione e media della Cantonale: «Una volta individuata la radice del problema, si interviene prima che le minacce sfocino in atti di violenza vera e propria. Agire sulle minacce e sullo stalking nel contesto delle relazioni personali è di primaria importanza», poiché «se le persone vengono lasciate a se stesse», queste relazioni potrebbero avere «esiti violenti». E ancora: «La convocazione dei potenziali autori avviene su base volontaria con semplice richiesta: è interessante rilevare che il tasso di adesione è molto alto, significativo di un forte bisogno di ascolto».
La gestione delle minacce, si evidenzia nella bozza di messaggio governativo messa in consultazione, rientra "nella delicata sfera delle attività preventive di polizia, ossia in quel frangente precedente al sorgere di un pericolo concreto". E allora per permettere "da un lato un intervento mirato" e "dall’altro l’elaborazione e la trasmissione di dati personali", è "necessario" avere "disposizioni legali specifiche", indica il Consiglio di Stato. Il progetto di revisione totale della Legge sulla polizia dedica così al tema, e quindi anche al ruolo del Gpn, più articoli.
A cominciare da quello che nel disegno di legge è il 26. La gestione cantonale delle minacce, recita l’articolo proposto, "ha lo scopo di riconoscere precocemente e di prevenire la commissione di reati da parte di persone che mostrano un comportamento o intenzioni che lasciano presupporre una predisposizione a commettere violenza contro terzi e che sono suscettibili di mettere gravemente a rischio l’integrità fisica, psichica o sessuale di terzi (persone che costituiscono una minaccia)". Al secondo capoverso si afferma che "l’esecuzione dei compiti inerenti alla gestione delle minacce è assicurata da un’unità in seno alla Polizia cantonale". Il Gpn appunto. L’unità "effettua una valutazione del rischio e collabora con le autorità e gli altri organi coinvolti per stabilire le misure da intraprendere". Il Consiglio di Stato "disciplina i particolari relativi alla composizione e al funzionamento dell’unità". Terzo capoverso: "In particolare, l’unità della gestione delle minacce può intraprendere le seguenti misure: a) indagare al fine di valutare la pericolosità della persona che costituisce una minaccia; b) raccogliere ed elaborare i dati personali, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, necessari nel contesto delle situazioni a rischio; c) dialogare, a fini preventivi, con la persona che costituisce una minaccia; d) mettere in atto delle misure di sostegno alla persona che costituisce una minaccia e alla sua cerchia sociale in collaborazione con le altre autorità coinvolte; e) coordinare le misure tra le autorità coinvolte e sostenerle nel seguire le persone che costituiscono una minaccia". Il Consiglio di Stato, e siamo al quarto e ultimo capoverso dell’articolo 26, "nomina un gruppo interdisciplinare di esperti in qualità di organo consultivo per i casi complessi e ne stabilisce l’organizzazione e il funzionamento".
La "casistica principale" della gestione delle minacce, commenta il governo, "concerne in particolare ambiti quali la radicalizzazione religiosa e l’estremismo violento, la violenza domestica, lo stalking, le minacce in generale (siano esse palesi, nascoste, anonime o identificate), così come i comportamenti violenti legati a disturbi mentali e le molestie sessuali". Per contro, puntualizza l’Esecutivo, "non rientrano nella casistica i comportamenti violenti che una persona rivolge soltanto verso se stessa (propositi suicidali o comportamenti autoinflitti), riservati i casi in cui gli stessi cagionano un pericolo anche per terzi".
Poi c’è la delicata questione dei dati personali. È trattata in particolare dall’articolo 27 del disegno di legge. Primo capoverso: "Al fine di scongiurare il pericolo e prevenire i reati, la Polizia cantonale elabora i dati delle persone che costituiscono una minaccia, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, in particolare le sue generalità, la descrizione dei fatti avvenuti e le misure da intraprendere". Secondo: "L’unità di gestione cantonale delle minacce è l’organo responsabile per l’elaborazione dei dati di cui al capoverso 1. Nell’ambito della loro attività di intervento, gli agenti della Polizia cantonale possono disporre delle informazioni sulla persona che costituisce una minaccia, necessarie all’esecuzione dei propri compiti". Terzo: "Le informazioni e i dati relativi concernenti le persone che costituiscono una minaccia possono essere conservati finché è necessario allo scopo del trattamento, al più tardi dieci anni dall’ultima segnalazione. Resta riservata la conservazione di dati in forma anonima necessari per scopi statistici oppure formativi". Quarto e ultimo capoverso: "Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli".
Non è un ritorno alle schedature e la libertà di opinione «non è minimamente toccata», ha garantito, a proposito del ruolo e delle mansioni del Gpn, il direttore del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi presentando alla stampa, mercoledì 6 luglio, il disegno legge. Sarà interessante conoscere il parere degli enti consultati. L’argomento è tutt’altro che irrilevante.