Anche in Svizzera migliaia di persone sono vittime di violenze fisiche e sessuali, specialmente le donne, commesse da parte di centinaia di persone condannate ogni anno (cfr. il capitolo “Criminalità e diritto penale” pubblicato dall’Ufficio federale di statistica, 2023). Ciò di cui anche questo Ufficio non riesce a tenere conto è il numero degli autori che sono sfuggiti alle condanne oppure alle denunce penali. Ciò che tale Ufficio non può misurare è il grado di sofferenza inflitto specialmente ai minorenni e le conseguenze sulla loro vita sociale e psichica.
Ho il ricordo professionale ben preciso di genitori violenti che erano stati a loro volta vittime di violenze da parte dei loro genitori. I sostenitori della violenza “educativa” hanno combattuto bene: sono trascorsi quasi trent’anni dal primo intervento parlamentare che tendeva a vietare le punizioni corporali a danno dei minorenni. Finalmente il Consiglio federale ha avviato l’ultima tappa, che dovrà sfociare nell’inserimento nel Codice Civile del divieto delle punizioni corporali e di ogni altra forma di violenza praticata contro i minorenni. Nessuno studio scientifico ha mai dimostrato che schiaffeggiare o insultare i minorenni possa avere un effetto educativo. Al contrario, tanti studi scientifici dimostrano la relazione fra le percosse, da una parte, e dall’altra le turbe della salute mentale, comportamenti antisociali e diminuzione della capacità cognitiva. Finora oltre una sessantina di Stati hanno codificato il divieto di ogni tipo di violenza a danno dei minorenni. Il parlamento svizzero finalmente deciderà il prossimo anno.
Nel frattempo si annuncia un’altra calamità: la violenza digitale. I poteri pubblici e la società civile dispongono di uno strumento efficace: il Commentario generale nº 25 adottato nel 2021 dal comitato delle Nazioni Unite per il diritto dei bambini che costituisce l’interpretazione autentica della Convenzione Onu per la protezione dei fanciulli, in base alla quale sono state già adottate le cosiddette misure generali di attuazione (Mga). Fra le buone pratiche: la regolamentazione dei modelli di business che si fondano sugli algoritmi blackboxed e sull’intelligenza artificiale, specialmente coinvolgendo le scuole per fare in modo che l’alfabetizzazione digitale tenga conto costantemente anche dei rischi per i minorenni. Senza dimenticare che leggere e scrivere sono indispensabili per lo sviluppo mentale. L’intelligenza artificiale non potrà né dovrà mai sostituirsi all’intelligenza emotiva, all’empatia e al mentoring da parte degli insegnanti. Per esempio si è potuto constatare che la regolamentazione adottata in Inghilterra (age appropriate design code, digital services act, online safety act) ha determinato dei cambiamenti importanti da parte delle principali piattaforme, come Meta, Google, TikTok, Snap (vedere “Impact of regulation on children’s digital lives”). Infatti, l’odio digitalizzato provoca fenomeni di esclusione, in particolare a danno delle bambine e delle donne e, in misura ancora più acuta, nei confronti delle donne con tratti somatici diversi dalle donne bianche. Purtroppo questi fenomeni, sempre più diffusi, danno luogo a forme di dolore sociale (social pain) alla base di difficoltà psichiche sempre più diffuse fra i bambini e gli adolescenti. Alcuni Stati hanno già istituito il Difensore civico della gioventù, con ruolo di “Ombudsperson”, dotato dell’indipendenza necessaria per intervenire anche presso le istituzioni pubbliche e private. Fra i fattori che facilitano la vulnerabilità da parte dei bambini e dei giovani confrontati con la violenza psichica e digitale, emerge anche la separazione dei minorenni dal loro contesto familiare. Una serie importante di raccomandazioni viene presentata in conclusione di un ampio studio pubblicato dall’organizzazione Sos Children’s villages.
Purtroppo, con il passare del tempo, aumenta la distanza fra la realtà dei pericoli a cui sono esposti bambini e minorenni, da una parte, e dall’altra gli impegni assunti dalla Confederazione in virtù dell’articolo 3 della Convenzione Onu sui diritti dei fanciulli, che ha codificato l’interesse superiore del minorenne come principio permanente non solo ispiratore, ma anche imperativo per tutte le attività e decisioni di autorità pubbliche che devono pertanto essere chiamate al rispetto anche della Costituzione federale svizzera: “I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo” (articolo 11). Quali e quante sono le misure concrete che ancora devono essere adottate nel Canton Ticino, poteri pubblici e società civile, per garantire il rispetto della Costituzione Ticinese?: “Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato” (art. 13 cpv. 2).
Questo articolo è stato pubblicato in francese sulla ‘Tribune de Genève’